Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Con i decreti legislativi di cui alla presente legge sono determinati le modalità e i tempi di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
      3. L'attuazione della presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle regioni e degli enti locali. Tale principio può essere derogato esclusivamente per esigenze legate alla perequazione e comunque per un periodo predeterminato non superiore a cinque anni.